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Categoria: SCUOLA NAUTICA
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disegni legge proposta
Aperto il 25/05/2017 alle 07:37 da CECCHIN ULISSE
0 5630 25/05/2017 07:37
Da CECCHIN ULISSE
25/05/2017 07:37

CECCHIN ULISSE
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disegni legge proposta

Oggetto: Proposta disegno di legge relativa ai requisiti morali conseguimento patente nautica da diporto, ovvero modifica dell’articolo 37, comma 4, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. E proposta di legge relativa alla sede della visita medica per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto ovvero  modifica all’art. 36 del DM 27 Luglio 2008 n. 146 del Ministero dei trasporti.

 

Le patenti automobilistiche e nautiche da diporto (cioè non professionali) devono essere considerate alla stessa stregua in termini di requisiti morali e in termini di sede in cui effettuare la visita.

 

Modifica dell’articolo 37, comma 4, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

In rosso le parti da rimuovere

Art. 37
Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso il mancato rilascio ovvero in caso di revoca della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorità marittima o gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti morali, richiedendo il certificato del casellario giudiziale. Per i cittadini stranieri il certificato del casellario giudiziale è sostituito da una dichiarazione dell'autorità consolare.

 

Modifica art. 36 del DM 27 Luglio 2008 n. 146 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

In rosso e grassetto le parti da rimuovere

Art. 36. Giudizio di idoneità

3. Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno.