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DUC & radiazione per esportazione
Aperto il 11/12/2019 alle 15:01 da CECCHIN ULISSE
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Da CECCHIN ULISSE
11/12/2019 15:01

CECCHIN ULISSE
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DUC & radiazione per esportazione

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEl PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
e
Automobile Club d'Italia
Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli AutomQbilisti
COMUNICATO AGLI UTENTI E AGLI OPERATORI PROFESSIONALI INTERESSATI
Oggetto: Documento unico di circolazione e di proprietà - Radiazione per
definitiva esportazione all'estero di veicoli immatricolati in Italia - Nuovi
adempimenti dallo gennaio 2020
DallO gennaio 2020, sarà data attuazione alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 98, che ha istituito il documento unico di circolazione
e di proprietà abolendo il certificato di proprietà. Il documento unico, infatti, è
costituito dalla carta di circolazione nella quale sono annotati anche i dati di
proprietà e quelli relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo, ivi
compresi i fermi amministrativi.
A partire dalla stessa data, entrerà in vigore anche il nuovo testo dell'art. art. 103,
comma l, c.d.s. il quale prevede che:
Il Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi,
l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, lo navigazione, gli affari generali e del personale lo cancellazione
dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative .targhe e lo carta
di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto
delle .vigenti norme comunitarie in. materia. La cancellazione è disposta a condizione
che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esitp positivo, in data non
anteriore a.sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per r.aggiungere i
transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo
se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista.dall'articolo 99.".
Pertanto, dallo gennaio 2020, non sarà più possibile esportare veicoli senza la loro
preventiva radiazione, che potrà avvenire solo a condizione che il veicolo sia
sottoposto a nuova revisione, se l'ultimo controllo tecnico risale a più di sei mesi
anteriori alla data di richiesta di radiazione, e che il controllo tecnico dia esita
"regolare" .
AI fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della
nuova disciplina il veicolo radiato sarà munito, oltre che di un foglio di via e di té;lrghe
provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale
annullata per esportazione e non valida per la circolazione.
AI riguardo, nel corso del 2020, nell'ambito della attuazione della riforma recata dal
decreto legislativo n.- 98/2017, saranno realizzate procedure semplificate delle quali
verrà data notizia a tutti gli utenti e.gli operatori professionali interessati.
Per i veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019, si fa presente che è ammessa
ancora la possibilità di richiedere la radiazione successivamente .alla effettiva
reimmatricolazione all'estero, per il tramite degli Uffici Consolari italiani all'estero
secondo Le istruzioni operative, al momento ancora vigenti, diramate
.dall'Automobile Club d'Italia e consultabili sul sito www.aci.it alla sezione
servizi/.guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazlone, allegando copia della carta di
circolazione estera rilasciata in data anterior.e allo gennaio 2020.
Il Direttore
dell'Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli
Autom 'j sii
(Dott. Gi randl)